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terza parte: Bambini e donne torturate - La legge sulla tortura in Italia: tra ipocrisie e disinteresse - Con la violenza e il terrore: l'uso della tortura - Verso una legge sul diritto d'asilo

Bambini e donne torturate
Come ulteriormente giustificare l’ipotesi di una “tortura con garanzie legali”, quando le vittime sono minori? Quando si torturano bambini? Essere bambini non rappresenta certo una protezione contro la tortura. Negli ultimi anni ancora troppi bambini sono stati torturati o maltrattati dalla polizia in oltre cinquanta paesi. I bambini in custodia della polizia sono particolarmente vulnerabili a stupri e abusi sessuali, sia da parte delle guardie che degli altri detenuti.
I bambini di strada sopravvivono elemosinando, compiendo piccoli crimini e prostituendosi. È noto che in alcuni paesi i commercianti e i proprietari di negozi pagano sicari che “ripuliscono” le strade sopprimendo i bambini. Nelle guerre e nei conflitti armati inoltre, bambini del gruppo nemico sono spesso attaccati perché rappresentano il futuro di quel gruppo. I bambini sono a volte torturati per ferire o punire i loro parenti. In Uganda migliaia di bambini sono stati reclutati nel gruppo d’opposizione armata Esercito della Resistenza di Dio (LRA) e costretti a prendere parte a omicidi di iniziazione. Mentre tutti i ragazzi sono costretti a combattere e uccidere, le ragazze sono messe a disposizione del comando del LRA come schiave sessuali. Purtroppo le pagine dei giornali sono piene di storie di bambini soldato e numerose sono le denunce pubbliche di movimenti civili e organizzazioni non governative che rimangono inascoltate.
Dal 1997 Amnesty International ha ricevuto rapporti di donne stuprate da agenti di polizia in oltre cinquanta stati di tutto il mondo. Poiché è difficile ottenere informazioni su stupri e abusi sessuali, la cifra reale è assai certamente molto più alta. Come si è potuto osservare nei recenti conflitti in ex Jugoslavia, Africa centrale e Sierra Leone, lo stupro di massa di donne nemiche è un’arma molto usata.
Le donne costituiscono la maggioranza dei rifugiati e degli sfollati di tutto il mondo e sono estremamente vulnerabili agli stupri nei campi e lungo i confini. Le donne di Timor Est riparate nei campi di Timor Ovest (Indonesia) nel 1999, pare siano state costrette a prostituirsi e tenute in schiavitù sessuali dalla milizia, o dagli ufficiali dell’esercito indonesiano.
Con minore accesso a difese legali e sottoposte a leggi discriminatorie, le donne hanno maggiori difficoltà nell’ottenere giustizia dopo aver subito torture. In Pakistan una donna violentata può essere processata per adulterio e fornicazione se non può procurare quattro testimoni maschi musulmani che certifichino il fatto che non fosse consenziente.
Nell’esperienza raccontata in questo volume, sono diversi i casi di minori e di donne che hanno subito una violenza o tortura. È stato proprio l’incontro con loro, l’ascolto delle loro storie e soprattutto aver potuto condividere una parte della loro vita insieme a noi, che ci ha incoraggiato a raccogliere le loro storie. Spesso ci hanno rivolto l’ennesima richiesta: “Non lasciate che la nostra sofferenza e il grido di dolore e di rabbia, si spenga con noi”.

La legge sulla tortura in Italia: tra ipocrisie e disinteresse
Il dramma della tortura ha assunto un ruolo assai importante sul piano giuridico anche nel nostro paese.
Per anni il Parlamento ha rimandato la discussione di una legge sulla tortura. La Corte europea dei diritti umani (sulla base della convenzione dei diritti umani) ha ammonito l’Italia per non aver provveduto a introdurre nel suo diritto interno il reato di tortura. Ma il nostro paese ha risposto che una legislazione internazionale già esiste. L’urgenza di introdurre un reato specifico tuttavia rimane. L’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura la definisce così:

Ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente a una persona dolore o sofferenze gravi allo scopo di ottenere […] informazioni […] di punirla […], a condizione che il dolore o la sofferenza siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l’acquiescenza di un pubblico ufficiale […].

Nonostante la tortura sia assolutamente vietata da numerose convenzioni internazionali, prima fra tutte la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la sua pratica è stata denunciata in oltre cento paesi.
L’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nel 1988. Tra gli obblighi da adempiere in seguito alla ratifica vi era fin da subito l’introduzione di uno specifico reato di tortura nel codice penale italiano.
Tale obbligo è stato segnalato esplicitamente da Amnesty International al Parlamento a partire dal 1992, ma nessuna delle legislature che si sono succedute ha mai colmato questa grave lacuna. Eppure l’Italia non è al di sopra di ogni sospetto, come dimostrano i rapporti annuali e altri documenti periodici pubblicati in particolare proprio da Amnesty International: ogni anno l’organizzazione riceve denunce di maltrattamenti, che in alcuni casi si configurano come vere e proprie torture. Negli anni 2000-2004 la maggior parte di questi casi ha riguardato percosse e pestaggi nel corso di manifestazioni, all’interno di stazioni di polizia, caserme dei carabinieri e, in un numero crescente di casi, centri per stranieri. Un ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dal trattamento dei detenuti in alcuni istituti di pena, con casi eclatanti tra cui il pestaggio avvenuto nell’aprile 2000 nel carcere “San Sebastiano” di Sassari. Per questo episodio, nel febbraio 2003, il giudice per l’udienza preliminare - che esaminava la posizione degli imputati che avevano scelto il rito abbreviato - ha comminato pene varianti da un’ammenda a diciotto mesi di reclusione. Anche la gravità dei fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto, per i quali si è aperto, pur tra notevoli difficoltà, il processo che vede quarantasette imputati tra poliziotti e medici, oltre a ventotto agenti coinvolti nel raid notturno alla scuola Diaz, rappresenta un’occasione strategica per cercare la verità e avviare un ampio dibattito nel paese, sulla violenza istituzionalizzata e sulla tortura.
Di fronte a casi come questo la risposta delle istituzioni italiane è sicuramente inadeguata. I modesti risultati dei procedimenti giudiziari, dovuti anche alla lievità delle imputazioni formulate, costituiscono un’indicazione del mancato funzionamento del sistema attuale. Numerose organizzazioni come Medici contro la tortura e Amnesty International, hanno frequentemente espresso le proprie preoccupazioni per il fatto che diversi procedimenti penali, relativi a presunti maltrattamenti compiuti da funzionari delle forze dell’ordine e delle carceri, sono stati caratterizzati da tempi eccessivamente lunghi e in alcuni casi da indagini non adeguatamente approfondite. Inoltre, nei casi in cui dei pubblici ufficiali sono stati giudicati responsabili di maltrattamenti ai danni di detenuti, le condanne sono state spesso simboliche.
Durante i lavori parlamentari della XIV legislatura, sono state presentate alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica otto proposte di legge, firmate da tutti i gruppi parlamentari, per porre un rimedio a quello che, nel 1999, Silvio Berlusconi, allora capogruppo di Forza Italia alla Camera, aveva definito un “inqualificabile inadempimento” in un’interpellanza rivolta all’allora presidente del Consiglio dei Ministri, Massimo D’Alema.
L’esame dei testi si caratterizzò per i tempi assurdamente lenti: in varie sedute addirittura molti parlamentari tentarono di alterarne le linee essenziali, proponendo tra l’altro emendamenti, poi bocciati in Commissione Giustizia, per creare un’assurda distinzione tra tortura a scopo punitivo e quella finalizzata a estorcere una confessione, per poter introdurre un’ipotetica quanto improbabile differenziazione di pena.
Un’ulteriore pagina nera durante la discussione dei lavori parlamentari si ebbe il 22 aprile 2004, quando un emendamento della Lega che introduceva l’elemento della reiterazione nella definizione di tortura, fu approvato dai deputati della Casa delle Libertà in nome della “compattezza di coalizione”, stravolgendo il provvedimento presentato dal centrosinistra. Quindi perché si potesse parlare di tortura sarebbe stato necessario che le violenze o minacce gravi commesse fossero anche “reiterate”. Evidentemente una sola volta non sarebbe stata sufficiente!
È opportuno, per riflettere sul dibattito che complessivamente si svolgeva, riferire di quella giornata. Nell’aula di Montecitorio Alfredo Biondi, presidente di turno aveva appena finito di dire che “sull’emendamento 1.4 della leghista Lussana c’è il parere contrario della Commissione Giustizia”, quando il centrodestra fa dietrofront. Approva con 201 sì, 176 no e 2 astenuti, il testo voluto dai leghisti provocando un finimondo.
Eppure la XIV Legislatura aveva iniziato con una scelta importante, anche se poco nota, introducendo il reato di tortura nel codice penale militare di guerra che trova applicazione in tutti “i corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate”, anche “in tempo di pace”. La legge 6 del 31 gennaio 2002, che aveva convertito il decreto legge del 1 dicembre 2001 relativo all’operazione Enduring Freedom, integrava nel codice del 1941 l’articolo 185-bis, in base al quale “il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani [...] in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette [...] è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
Dopo numerosi dibattiti e scontri in aula e nel paese, il 3 aprile 2007 la Commissione Giustizia del Senato ha cominciato la discussione del testo del disegno di legge recante l’introduzione del reato di tortura in Italia (Ddl n. 1216 e connessi, relatore per la Commissione in Senato, Luccico), approvato il 13 dicembre 2006 dalla Camera dei Deputati con 466 sì e un solo voto contrario.
Ancora oggi però il nostro paese non ha ancora una legge che punisca il reato di tortura, introdotto solo nel codice penale militare di guerra. Secondo l’ONU questo rappresenta un aspetto molto critico della realtà italiana, insieme alla normativa sulla detenzione cautelare. Infatti la legge 155 del 2005 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, permette il fermo di polizia di durata fino a cinque giorni. Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha definito come critiche anche la mancanza nel nostro paese di un difensore civico nazionale, l’insufficiente utilizzo delle norme che consentono di perseguire gli autori di tortura commessa all’estero e la scarsa collaborazione con gli stati che intendono punire i colpevoli di tortura. Il Comitato si è detto inoltre “preoccupato per la politica detentiva applicata a richiedenti asilo e a altri non-cittadini, anche per i rapporti ricevuti che denunciano che queste persone sono costrette spesso ad affrontare lunghi periodi di detenzione in Centri di Permanenza Temporanea (CPT) e presso i Centri di Permanenza e Assistenza Temporanea (CPTA)”.
Siamo convinti che anche la nostra piccola esperienza di questi anni vissuta insieme alle vittime di tortura, grazie alla contaminazione culturale e professionale in cui ognuno di noi si è immerso, possa rappresentare un’ulteriore occasione per rilanciare il dibattito nel nostro paese sulla e contro la tortura. Finché anche una sola persona nel mondo sarà sottoposta a tortura, nessuno di noi si potrà dire davvero uomo libero.

Con la violenza e il terrore: l’uso della tortura
La tortura è ripugnante. È un atto di crudeltà, uno strumento di oppressione politica antico e rozzo. Viene usata per terrorizzare le persone o per strappare confessioni a presunti colpevoli. È la classica scorciatoia degli investigatori pigri o incompetenti. Esempi orribili delle conseguenze della tortura vengono catalogati e pubblicati ogni anno da Amnesty International, Human Rights Watch e da altre organizzazioni che combattono questo tipo di abusi in tutto il mondo.
Molte persone, opportunamente condizionate da un certo tipo di mass media, si convincono che contro il terrorismo sia giusto usare la tortura. Ottenere delle informazioni di cui sono in possesso i terroristi una volta catturati, potrebbe impedire gravi atti terroristici, scoprire la loro organizzazione e salvare migliaia di vite.
Altri individui ancora credono che pur non potendo fare a meno di essere solidali con le loro vittime innocenti e impotenti, talvolta la tortura potrebbe essere utile. Mark Bowden per esempio è uno di questi. Su “The Atlantic Monthly” del 2003, affermava che una tortura leggera per estorcere informazioni vitali, senza infliggere a nessuno danni permanenti, avrebbe potuto essere moralmente accettabile. Si lancia infatti in una disquisizione semantica sulla differenza tra “tortura” e “coercizione”, la prima indicherebbe i metodi tradizionali più efferati e brutali, mentre la seconda esprimerebbe una tortura leggera psichica o una moderata pressione fisica. Per lui sarebbe meglio affrontare il problema della coercizione con un “pizzico d’ipocrisia”: dovrebbe essere vietata, ma anche praticata di nascosto. Bowden ricorda che la parola tortura deriva dal verbo latino torquere, cioè “torcere”. Ma il dizionario inglese Webster’s propone questa definizione: “L’atto di infliggere un dolore intenso per ottenere informazioni e confessioni o per vendetta”. È interessante l’uso della parola “intenso” che evoca immagini di ruote, pollici schiacciati, scalpelli, marchi a fuoco, pozzi ardenti, strumenti per impalare, scosse elettriche e tutti gli altri diabolici strumenti concepiti dagli esseri umani per mutilare e procurare dolore. Molti generi di crudeltà sono ancora variamente diffusi in molti paesi. Alcuni individui tentano di introdurre sottili distinzioni tra le cosiddette “torture leggere”. come la privazione del sonno, l’esposizione al caldo o al freddo, l’uso di droghe per indurre confusione e cosi via, rispetto alla tortura vera e propria che determinerebbe danni permanenti. Ma la Convenzione di Ginevra volutamente non fa distinzione tra tortura e coercizione e proibisce qualsiasi maltrattamento nei confronti dei prigionieri.
Alan Dershowitz nel suo testo Terrorismo, sostiene che gli stati democratici dovrebbero prendere in considerazione la legittimazione della tortura non letale su prigionieri “non collaborativi”, collusi con il terrorismo. L’interesse generale della società entrerebbe in conflitto con il riconoscimento, anche a un terrorista nemico della società, di un diritto assoluto all’incolumità fisica. Dershowitz, esplicita la possibilità di una sorta di “tortura ridotta”, una “modica quantità” di coercizione fisica, in nome della riduzione del danno che l’eventuale silenzio della persona arrestata potrebbe causare. È in tale prospettiva che fioriscono le procedure eccezionali, per arresti, perdita dei diritti e nuove regole per particolari detenzioni. Nella Repubblica Cecena è in atto uno stravolgimento dei diritti umani proprio a causa di un’escalation della lotta contro il terrorismo.
In un articolo del dicembre 2002. Dana Priest e Barton Gellman del “Washmgton Post” affermavano che nella prigione di Bagram si usavano “violenze fisiche e psicologiche” e un articolo del “New York Times” del marzo 2003 descriveva i maltrattamenti riservati ai detenuti. Quello stesso mese Irene Khan, di Amnesty International. aveva scritto una lettera di protesta al presidente Bush. A giugno il presidente Bush, sull’insistenza di Amnesty e di altre organizzazioni affermava che gli Stati Uniti d’America erano contrari alla tortura, precisando: “Invito tutti i governi a unirsi agli Stati Uniti e a tutta la comunità dei paesi rispettosi delle leggi nel proibire, scoprire e condannare qualsiasi atto di tortura. Noi daremo l’esempio”. Una risposta leggermente più dettagliata era stata preparata due mesi prima dal massimo legale del Pentagono, William J. Haines II, in una lettera a Kenneth Roth, direttore di Human Rights Watch. Haines aveva affermato:

Gli Stati Uniti interrogano i combattenti nemici per ottenere informazioni che potrebbero aiutare la coalizione a vincere la guerra e impedire ulteriori attacchi terroristici contro I cittadini degli Stati Uniti e di altri paesi. Come il presidente ha ribadito recentemente all’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, la politica degli Stati Uniti condanna e vieta la tortura. Quando interroga i combattenti nemici, il personale statunitense è tenuto a seguire questa politica e a rispettare tutte le leggi in vigore che vietano la tortura.

Ma come fossero condotti gli interrogatori dei “combattenti” lo rivelano bene numerosi libri come quello di John Marks The search for the “Manchurian Candidate”: The Cia and mind control, del 1979; di George Andrews, Mkultra: the Cia’s top secret program in human experimentation and behavior modification, del 2001. Ma fu soprattutto la scoperta nel 1997, grazie al Freedom of Information Act (la legge statunitense sulla trasparenza dell’amministrazione), da parte dei giornalisti del “Baltimore Sun”, Gary Cohn, Ginger Thompson e Mark Matthews, del famigerato Kubark manual, il manuale della CIA sugli interrogatori, che resta la raccolta più completa e dettagliata mai pubblicata sui metodi coercitivi usati durante gli interrogatori. Molte delle pratiche e delle teorie che espone si ritrovano immutate nello Human resource exploitation training manual del 1983, più noto come Honduras manual, che la CIA aveva cercato di ammorbidire con un’affrettata revisione prima della pubblicazione. Se esiste una Bibbia degli interrogatori è sicuramente il Kubark manual.
Perché abbiamo sottolineato la parola “combattenti”? Che cosa intende l’amministrazione Bush per tortura? Condivide veramente la definizione onnicomprensiva delle Nazioni Unite? Nella sua lettera al direttore di Human Rights Watch, Haines usava l’espressione “combattenti nemici” per descrivere le persone arrestate. Chiamarle “prigionieri di guerra” avrebbe comportato riconoscere loro il diritto di essere protetti dalla Convenzione di Ginevra che vieta l’uso della “tortura fisica e mentale” e “qualsiasi altra forma di coercizione”, compreso “un trattamento spiacevole o dannoso di qualsiasi tipo”. I detenuti che sono cittadini americani hanno il vantaggio delle garanzie costituzionali, quindi non possono essere trattenuti senza un’accusa e hanno diritto a un avvocato. Contro gli abusi più gravi sarebbero protetti anche dall’ottavo emendamento della costituzione, che vieta qualsiasi “forma di punizione crudele e insolita”. Infatti l’unico detenuto di Guantanamo nato negli Stati Uniti è stato trasferito in un’altra prigione. Ma gli altri? Nessuno sa con certezza neanche il loro numero. Ma se le altre migliaia di detenuti non sono né prigionieri di guerra, anche se la maggior parte di loro sono stati catturati durante la guerra in Afghanistan, né cittadini americani, a Guantanamo possono farne quello che vogliono. Sono protetti solo dalle promesse fatte alla comunità internazionale, che di fatto è impossibile far rispettare.
Quali sono queste promesse? Le più venerabili sono quelle della Convenzione di Ginevra, ma gli Stati Uniti le hanno aggirate nella guerra al terrorismo. Al secondo posto vengono quelle della dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che all’articolo 5, afferma:
“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”. Anche la Convenzione contro la tortura, l’accordo citato da Bush nel giugno 2003 e a ottobre 2007, sembrerebbe escludere alcuni dei metodi d’interrogatorio più aggressivi. Nell’articolo 1 si afferma: “Ai fini di questa Convenzione, il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze intensi, fisici o psichici”. Si noti bene ancora l’uso dei sottili distinguo, con la parola “intensi”. Con uno stratagemma verbale, gli Stati Uniti, stanno sfuggendo all’accusa di essere dei “torturatori”. In materia di interrogatori, le forze armate e i servizi segreti degli Stati Uniti hanno sempre finto un rispetto formale per gli accordi internazionali e continuato a usare la coercizione ogni volta che le circostanze glielo hanno permesso.
Eppure ancora oggi c’è chi è d’accordo con l’uso della coercizione per un bene maggiore, ovvero la possibile salvezza di altre vite umane. Quindi la tortura potrebbe risultare utile?
Maria Pia Paternò, in un interessante saggio, afferma che la disamina sull’eventuale utilità della tortura, occupava già un posto di rilievo tanto nelle trattazioni di Thomasius, Voltaire e Sonnenfels, che in quelle di Verri e Beccaria. Verri in particolare, appoggiandosi sull’autorità del pensiero di autori come Ulpiano, Quintiliano, Cicerone, Valerio Massimo e sant’Agostino, sosteneva che il ricorso a questo strumento non poteva in alcun modo giustificarsi né sul piano della giustizia né su quello dell’utilità, essendo esso in grado di testare la tenacità dell’imputato e la sua soglia di sopportazione del dolore più che di dimostrare la veridicità delle risposte ottenute. Lo stesso Beccaria affermava che la tortura in una linea di perfetta continuità con le più tipiche argomentazioni degli abolizionisti “è il mezzo più sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti”. Il suo “esito è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità” e non assolve in alcun modo alla funzione assegnatale da una lunga e infondata pratica procedurale, poiché non dice nulla attorno all’innocenza o alla colpevolezza degli imputati.
L’argomento relativo all’inutilità della tortura al fine dell’accertamento della verità viene spesso presentato in combinazione a quello della sua correlata inutilità come strumento di garanzia della sicurezza pubblica. Un problema che oggi è particolarmente avvertito sia dai cittadini che dalla classe politica. Lungi dall’essere funzionale al raggiungimento del benessere e della sicurezza della società, viene argomentato in campo illuminista, la tortura può avere effetti destabilizzanti sull’ordine sociale e, trasformandosi in un’occasione di impunità per il reo non confesso, scuotere la convinzione nella certezza del diritto e delle pene e mettere a repentaglio proprio quella sicurezza della società che si era erroneamente inteso per tale via perseguire. Quindi se la tortura diminuisce la certezza della pena, perché conferisce al reo la possibilità di sottrarsi alla giustizia resistendo all’afflizione del corpo, la salute pubblica avrebbe meglio potuto essere tutelata da un sistema legale più moderno, in cui la consapevolezza che la tortura “è una prassi tanto crudele quanto inutile”, si coniugasse con una politica giudiziaria più garantista, fondata sulla convinzione che sia comunque preferibile assolvere “venti colpevoli piuttosto che sacrificare un innocente”.
Affermava Voltaire nei suoi commentari all’opera di Beccaria:

Quando non vi fosse che una sola nazione sulla Terra, ad avere abolito l’uso della tortura, se in questa nazione non vi sono più delitti che in un’altra, se essa è inoltre più civile, più fiorente dopo l’abolizione, il suo esempio basta per il resto del mondo intero (ibidem).

Verso una legge sul diritto d’asilo
In Italia ancora manca una legge organica sul diritto d’asilo. Il 9 novembre 2007 comunque è stato compiuto un importante passo avanti, con i decreti che hanno recepito due direttive europee, la 2004/83/CE e la 2005/85/CE, sulle procedure e sull’attribuzione della qualifica di rifugiato. I decreti aboliscono la funzione di filtro oggi affidata alla polizia e alla questura, che dovranno accettare in ogni caso la domanda del richiedente asilo politico e lasciarne la valutazione alle Commissioni territoriali.
Alla “protezione umanitaria”, oggi concessa al 40 per cento circa dei richiedenti, si aggiungerà quella “sussidiaria” per chi, pur non avendo riconosciuti i requisiti per ottenere asilo, rischierebbe un “danno grave” rientrando in patria. Entrambe le protezioni, consentiranno di aver diritto a un permesso triennale, al ricongiungimento e al lavoro subordinato e autonomo, oltre all’iscrizione agli albi professionali. Il permesso dei rifugiati diventerà di cinque anni invece di due e consentirà anche di accedere al pubblico impiego alle stesse condizioni dei comunitari. Gli attuali “centri di identificazione” diventeranno, si spera, centri di vera accoglienza, dai quali si potrà uscire. In Italia dal 1998 a oggi le domande che ogni anno vengono presentate variano tra le novemila e le sedicimila. Nel 1999 si raggiunse il picco di trentatremila domande. Pur provenendo da paesi diversi e lontani, queste persone sono accomunate da un iter assai difficile: incontro con la polizia, gli interrogatori, e la vita nei centri temporanei di permanenza. In comune presentano in genere anche la giovane età, e recentemente sono rappresentate più donne, minori non accompagnati e famiglie intere.
Le domande di asilo politico presentate in Italia tra il 1990 e il 2005 sono state 154.059 e di queste ne sono state esaminate 126.674. Nell’Unione Europea, prima dell’entrata di Romania e Bulgaria, i rifugiati presenti erano 1.390.271. mentre in Italia nel 2006 erano 26.875, lo 0,4 per mille dell’intera popolazione. Tra il 1990 e il 2000 i richiedenti asilo più numerosi sono stati gli albanesi con 21.300 domande; nel 2001 e 2002 è stato l’Iraq con 23.285, il paese più rappresentato; nel 2003 la Somalia con 1743 domande; nel 2004 la Serbia Montenegro con 1989 domande, mentre tra il 2005 e 2006 il principale paese d’origine è rappresentato dall’Eritrea con 3.399 richieste.
Attualmente sembrano saltati tutti gli schemi degli arrivi, che si avvalgono di direttrici sempre più complesse: Libia-Lampedusa, Algeria-Sardegna, Egitto-Sicilia, Turchia-Calabria.
Oggi abbiamo in Italia, tra le varie iniziative, un interessante progetto, SPRAR, il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, di cui fanno parte oltre cento comuni e che coordina le attività di accoglienza degli enti locali. È auspicabile che nel nostro paese si riescano a mettere in rete tutte le variegate e ricche esperienze sul territorio che vedono protagonisti migliaia di operatori volontari e professionisti, con competenze assai diverse, per migliorare la capacità di accoglienza di tanti rifugiati. Un particolare spazio andrà assegnato ai minori non accompagnati che sono costretti a fuggire dai loro paesi.
Ma l’impegno per migliorare la vita dei rifugiati, pur essendo un compito importante, non può bastare. Occorre che i rappresentanti istituzionali del nostro paese, il mondo dell’associazionismo, del sindacato, gli studenti, i lavoratori tutti, si impegnino perché la politica estera del nostro paese e dell’Unione Europea sia mobilitata per un rapporto tra nazioni, basato sulla giustizia, cooperazione e democrazia. Sia vietata la vendita di armi in tutto il mondo, sia arrestato ogni vento di guerra e di violenza, si instaurino rapporti commerciali che prevedano le migliori condizioni per i paesi più impoveriti, si dia inizio a una redistribuzione delle risorse più equa e solidale.
Con quale coraggio affermiamo la superiorità dell’occidente, se non c’è una guerra - localizzata, etnica o non, interafricana, intraeuropea - che non veda l’uso di una tecnologia militare e di armi bandite o meno dalla Convenzione di Ginevra, elaborate e prodotte nella nostra civilissima Europa, o in America, Cina e Russia?
È il solito paradosso. Quando si tratta di affermare importanti principi di fondo, enunciare grandi dichiarazioni, non c’è rappresentante istituzionale che si tiri indietro, soprattutto se sono presenti i riflettori dei mass media. Quando si tratta di ricomporre personalità, storie di vita ormai distrutte, quando si tratta di ridare speranza e fiducia alle vittime di guerre, di oppressioni ideologiche, di discriminazioni razziali, siamo soli, maledettamente soli, senza strutture, senza investimenti e soprattutto senza rete, con il rischio continuo del burn out, della solitudine e dell’amarezza. Perché?
Ma c’è un’ultima riflessione assai importante e grave. Cosa accade alle persone richiedenti asilo politico, rifugiate, vittime di tortura, quando ricevono il diniego alla loro domanda? Cosa accade della loro vita? Noi abbiamo dovuto affrontare numerose volte questa situazione, con grande difficoltà.
La percentuale di domande rigettate fra quelle presentate nel 2006, è stata del 40,3 per cento, e un altro 44,5 per cento è stato respinto, ma con protezione umanitaria. Spesso dopo mesi di angoscia, di impegno, per mettere in ordine pensieri, testimonianze e prove che dimostrino il rischio per la vita in caso di rientro in patria, che si sono subite, violenze, persecuzioni, in pochi minuti di colloquio in cui non si è capaci di “convincere” la commissione del pericolo che si corre, si perde tutto il proprio futuro. Dopo un po’ di tempo, la lettera con la notizia del “diniego”. Terribile, frustrante, invivibile.
Eppure anche qui deve scattare un impegno a continuare a prendersi cura di queste persone, preparando bene il ricorso anche se l’esito sarà incerto. Tra l’aprile 2005 e il settembre 2007, oltre venticinquemila persone hanno fatto domanda di asilo in Italia. Più di novemila, il 40,3 per cento, hanno ricevuto il diniego senza protezione umana. Sta a noi continuare a lottare, a lavorare insieme a loro, per riempire di speranza il loro e il nostro futuro.
Questo libro è una piccola testimonianza dell’impegno, della professionalità e della passione di tante persone.


Aldo Morrone
, medico dermatologo, direttore della Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale dell’Istituto San Gallicano (IRCCS) di Roma. Viene considerato uno dei maggiori esperti mondiali di medicina delle migrazioni, delle patologie tropicali e della povertà. A partire dal 1985 si occupa della tutela e promozione della salute delle popolazioni immigrate e a maggior rischio di esclusione sociale presenti in Italia. Da molti anni è impegnato con la sua équipe multidisciplinare in diversi progetti di cooperazione in campo clinico-scientifico, educativo e sociale in Africa, nel Sud-Est asiatico e in America Latina. È docente in numerose università italiane e straniere e consulente dell’Ufficio dell’OMS di Venezia su Povertà, Salute e Sviluppo. È autore di oltre cinquecento articoli scientifici e di venti libri. Nel 2007 è stato nominato Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle Malattie della Povertà.



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- Riflessioni: Medicina transculturale: "Oltre la tortura. Percorsi di accoglienza con rifugiati e vittime di tortura" - Edizioni Magi
Introduzione: Accogliere e prendersi cura. Una sfida del nostro tempo a Roma con persone vittime di tortura. Terza parte: Bambini e donne torturate - La legge sulla tortura in Italia: tra ipocrisie e disinteresse - Con la violenza e il terrore: l'uso della tortura - Verso una legge sul diritto d'asilo
a cura di Aldo Morrone
- Società multiculturale: Per l’altra metà del cielo di Carla Ginanneschi
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