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Riflessioni
Medicina
transculturale
"Oltre
la tortura. Percorsi di accoglienza
con rifugiati e vittime di tortura" -
Edizioni Magi
a
cura di Aldo Morrone
INMP, Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti e il contrasto
delle malattie della Povertà - Roma
Introduzione
Accogliere e prendersi cura
Una
sfida del nostro tempo a Roma con persone vittime
di tortura.
terza
parte:
Bambini e donne
torturate - La legge sulla tortura in Italia:
tra ipocrisie e disinteresse - Con la violenza
e il terrore: l'uso della tortura - Verso una
legge sul diritto d'asilo
Bambini e donne torturate
Come ulteriormente giustificare l’ipotesi
di una “tortura con garanzie legali”,
quando le vittime sono minori? Quando si torturano
bambini? Essere bambini non rappresenta certo
una protezione contro la tortura. Negli ultimi
anni ancora troppi bambini sono stati torturati
o maltrattati dalla polizia in oltre cinquanta
paesi. I bambini in custodia della polizia sono
particolarmente vulnerabili a stupri e abusi sessuali,
sia da parte delle guardie che degli altri detenuti.
I bambini di strada sopravvivono elemosinando,
compiendo piccoli crimini e prostituendosi. È
noto che in alcuni paesi i commercianti e i proprietari
di negozi pagano sicari che “ripuliscono”
le strade sopprimendo i bambini. Nelle guerre
e nei conflitti armati inoltre, bambini del gruppo
nemico sono spesso attaccati perché rappresentano
il futuro di quel gruppo. I bambini sono a volte
torturati per ferire o punire i loro parenti.
In Uganda migliaia di bambini sono stati reclutati
nel gruppo d’opposizione armata Esercito
della Resistenza di Dio (LRA) e costretti a prendere
parte a omicidi di iniziazione. Mentre tutti i
ragazzi sono costretti a combattere e uccidere,
le ragazze sono messe a disposizione del comando
del LRA come schiave sessuali. Purtroppo le pagine
dei giornali sono piene di storie di bambini soldato
e numerose sono le denunce pubbliche di movimenti
civili e organizzazioni non governative che rimangono
inascoltate.
Dal 1997 Amnesty International ha ricevuto rapporti
di donne stuprate da agenti di polizia in oltre
cinquanta stati di tutto il mondo. Poiché
è difficile ottenere informazioni su stupri
e abusi sessuali, la cifra reale è assai
certamente molto più alta. Come si è
potuto osservare nei recenti conflitti in ex Jugoslavia,
Africa centrale e Sierra Leone, lo stupro di massa
di donne nemiche è un’arma molto
usata.
Le donne costituiscono la maggioranza dei rifugiati
e degli sfollati di tutto il mondo e sono estremamente
vulnerabili agli stupri nei campi e lungo i confini.
Le donne di Timor Est riparate nei campi di Timor
Ovest (Indonesia) nel 1999, pare siano state costrette
a prostituirsi e tenute in schiavitù sessuali
dalla milizia, o dagli ufficiali dell’esercito
indonesiano.
Con minore accesso a difese legali e sottoposte
a leggi discriminatorie, le donne hanno maggiori
difficoltà nell’ottenere giustizia
dopo aver subito torture. In Pakistan una donna
violentata può essere processata per adulterio
e fornicazione se non può procurare quattro
testimoni maschi musulmani che certifichino il
fatto che non fosse consenziente.
Nell’esperienza raccontata in questo volume,
sono diversi i casi di minori e di donne che hanno
subito una violenza o tortura. È stato
proprio l’incontro con loro, l’ascolto
delle loro storie e soprattutto aver potuto condividere
una parte della loro vita insieme a noi, che ci
ha incoraggiato a raccogliere le loro storie.
Spesso ci hanno rivolto l’ennesima richiesta:
“Non lasciate che la nostra sofferenza e
il grido di dolore e di rabbia, si spenga con
noi”.
La legge sulla tortura
in Italia: tra ipocrisie e disinteresse
Il dramma della tortura ha assunto un ruolo assai
importante sul piano giuridico anche nel nostro
paese.
Per anni il Parlamento ha rimandato la discussione
di una legge sulla tortura. La Corte europea dei
diritti umani (sulla base della convenzione dei
diritti umani) ha ammonito l’Italia per
non aver provveduto a introdurre nel suo diritto
interno il reato di tortura. Ma il nostro paese
ha risposto che una legislazione internazionale
già esiste. L’urgenza di introdurre
un reato specifico tuttavia rimane. L’articolo
1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro
la tortura la definisce così:
Ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente
a una persona dolore o sofferenze gravi allo scopo
di ottenere […] informazioni […] di
punirla […], a condizione che il dolore
o la sofferenza siano inflitti da o su istigazione
o con il consenso o l’acquiescenza di un
pubblico ufficiale […].
Nonostante la tortura sia assolutamente vietata
da numerose convenzioni internazionali, prima
fra tutte la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, la sua pratica è stata
denunciata in oltre cento paesi.
L’Italia ha ratificato la Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura nel 1988. Tra
gli obblighi da adempiere in seguito alla ratifica
vi era fin da subito l’introduzione di uno
specifico reato di tortura nel codice penale italiano.
Tale obbligo è stato segnalato esplicitamente
da Amnesty International al Parlamento a partire
dal 1992, ma nessuna delle legislature che si
sono succedute ha mai colmato questa grave lacuna.
Eppure l’Italia non è al di sopra
di ogni sospetto, come dimostrano i rapporti annuali
e altri documenti periodici pubblicati in particolare
proprio da Amnesty International: ogni anno l’organizzazione
riceve denunce di maltrattamenti, che in alcuni
casi si configurano come vere e proprie torture.
Negli anni 2000-2004 la maggior parte di questi
casi ha riguardato percosse e pestaggi nel corso
di manifestazioni, all’interno di stazioni
di polizia, caserme dei carabinieri e, in un numero
crescente di casi, centri per stranieri. Un ulteriore
elemento di preoccupazione è costituito
dal trattamento dei detenuti in alcuni istituti
di pena, con casi eclatanti tra cui il pestaggio
avvenuto nell’aprile 2000 nel carcere “San
Sebastiano” di Sassari. Per questo episodio,
nel febbraio 2003, il giudice per l’udienza
preliminare - che esaminava la posizione degli
imputati che avevano scelto il rito abbreviato
- ha comminato pene varianti da un’ammenda
a diciotto mesi di reclusione. Anche la gravità
dei fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto,
per i quali si è aperto, pur tra notevoli
difficoltà, il processo che vede quarantasette
imputati tra poliziotti e medici, oltre a ventotto
agenti coinvolti nel raid notturno alla scuola
Diaz, rappresenta un’occasione strategica
per cercare la verità e avviare un ampio
dibattito nel paese, sulla violenza istituzionalizzata
e sulla tortura.
Di fronte a casi come questo la risposta delle
istituzioni italiane è sicuramente inadeguata.
I modesti risultati dei procedimenti giudiziari,
dovuti anche alla lievità delle imputazioni
formulate, costituiscono un’indicazione
del mancato funzionamento del sistema attuale.
Numerose organizzazioni come Medici contro la
tortura e Amnesty International, hanno frequentemente
espresso le proprie preoccupazioni per il fatto
che diversi procedimenti penali, relativi a presunti
maltrattamenti compiuti da funzionari delle forze
dell’ordine e delle carceri, sono stati
caratterizzati da tempi eccessivamente lunghi
e in alcuni casi da indagini non adeguatamente
approfondite. Inoltre, nei casi in cui dei pubblici
ufficiali sono stati giudicati responsabili di
maltrattamenti ai danni di detenuti, le condanne
sono state spesso simboliche.
Durante i lavori parlamentari della XIV legislatura,
sono state presentate alla Camera dei Deputati
e al Senato della Repubblica otto proposte di
legge, firmate da tutti i gruppi parlamentari,
per porre un rimedio a quello che, nel 1999, Silvio
Berlusconi, allora capogruppo di Forza Italia
alla Camera, aveva definito un “inqualificabile
inadempimento” in un’interpellanza
rivolta all’allora presidente del Consiglio
dei Ministri, Massimo D’Alema.
L’esame dei testi si caratterizzò
per i tempi assurdamente lenti: in varie sedute
addirittura molti parlamentari tentarono di alterarne
le linee essenziali, proponendo tra l’altro
emendamenti, poi bocciati in Commissione Giustizia,
per creare un’assurda distinzione tra tortura
a scopo punitivo e quella finalizzata a estorcere
una confessione, per poter introdurre un’ipotetica
quanto improbabile differenziazione di pena.
Un’ulteriore pagina nera durante la discussione
dei lavori parlamentari si ebbe il 22 aprile 2004,
quando un emendamento della Lega che introduceva
l’elemento della reiterazione nella definizione
di tortura, fu approvato dai deputati della Casa
delle Libertà in nome della “compattezza
di coalizione”, stravolgendo il provvedimento
presentato dal centrosinistra. Quindi perché
si potesse parlare di tortura sarebbe stato necessario
che le violenze o minacce gravi commesse fossero
anche “reiterate”. Evidentemente una
sola volta non sarebbe stata sufficiente!
È opportuno, per riflettere sul dibattito
che complessivamente si svolgeva, riferire di
quella giornata. Nell’aula di Montecitorio
Alfredo Biondi, presidente di turno aveva appena
finito di dire che “sull’emendamento
1.4 della leghista Lussana c’è il
parere contrario della Commissione Giustizia”,
quando il centrodestra fa dietrofront. Approva
con 201 sì, 176 no e 2 astenuti, il testo
voluto dai leghisti provocando un finimondo.
Eppure la XIV Legislatura aveva iniziato con una
scelta importante, anche se poco nota, introducendo
il reato di tortura nel codice penale militare
di guerra che trova applicazione in tutti “i
corpi di spedizione all’estero per operazioni
militari armate”, anche “in tempo
di pace”. La legge 6 del 31 gennaio 2002,
che aveva convertito il decreto legge del 1 dicembre
2001 relativo all’operazione Enduring Freedom,
integrava nel codice del 1941 l’articolo
185-bis, in base al quale “il militare che,
per cause non estranee alla guerra, compie atti
di tortura o altri trattamenti inumani [...] in
danno di prigionieri di guerra o di civili o di
altre persone protette [...] è punito con
la reclusione da uno a cinque anni”.
Dopo numerosi dibattiti e scontri in aula e nel
paese, il 3 aprile 2007 la Commissione Giustizia
del Senato ha cominciato la discussione del testo
del disegno di legge recante l’introduzione
del reato di tortura in Italia (Ddl n. 1216 e
connessi, relatore per la Commissione in Senato,
Luccico), approvato il 13 dicembre 2006 dalla
Camera dei Deputati con 466 sì e un solo
voto contrario.
Ancora oggi però il nostro paese non ha
ancora una legge che punisca il reato di tortura,
introdotto solo nel codice penale militare di
guerra. Secondo l’ONU questo rappresenta
un aspetto molto critico della realtà italiana,
insieme alla normativa sulla detenzione cautelare.
Infatti la legge 155 del 2005 recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo, permette il fermo
di polizia di durata fino a cinque giorni. Il
Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura
ha definito come critiche anche la mancanza nel
nostro paese di un difensore civico nazionale,
l’insufficiente utilizzo delle norme che
consentono di perseguire gli autori di tortura
commessa all’estero e la scarsa collaborazione
con gli stati che intendono punire i colpevoli
di tortura. Il Comitato si è detto inoltre
“preoccupato per la politica detentiva applicata
a richiedenti asilo e a altri non-cittadini, anche
per i rapporti ricevuti che denunciano che queste
persone sono costrette spesso ad affrontare lunghi
periodi di detenzione in Centri di Permanenza
Temporanea (CPT) e presso i Centri di Permanenza
e Assistenza Temporanea (CPTA)”.
Siamo convinti che anche la nostra piccola esperienza
di questi anni vissuta insieme alle vittime di
tortura, grazie alla contaminazione culturale
e professionale in cui ognuno di noi si è
immerso, possa rappresentare un’ulteriore
occasione per rilanciare il dibattito nel nostro
paese sulla e contro la tortura. Finché
anche una sola persona nel mondo sarà sottoposta
a tortura, nessuno di noi si potrà dire
davvero uomo libero.
Con la violenza e il terrore:
l’uso della tortura
La tortura è ripugnante. È un atto
di crudeltà, uno strumento di oppressione
politica antico e rozzo. Viene usata per terrorizzare
le persone o per strappare confessioni a presunti
colpevoli. È la classica scorciatoia degli
investigatori pigri o incompetenti. Esempi orribili
delle conseguenze della tortura vengono catalogati
e pubblicati ogni anno da Amnesty International,
Human Rights Watch e da altre organizzazioni che
combattono questo tipo di abusi in tutto il mondo.
Molte persone, opportunamente condizionate da
un certo tipo di mass media, si convincono che
contro il terrorismo sia giusto usare la tortura.
Ottenere delle informazioni di cui sono in possesso
i terroristi una volta catturati, potrebbe impedire
gravi atti terroristici, scoprire la loro organizzazione
e salvare migliaia di vite.
Altri individui ancora credono che pur non potendo
fare a meno di essere solidali con le loro vittime
innocenti e impotenti, talvolta la tortura potrebbe
essere utile. Mark Bowden per esempio è
uno di questi. Su “The Atlantic Monthly”
del 2003, affermava che una tortura leggera per
estorcere informazioni vitali, senza infliggere
a nessuno danni permanenti, avrebbe potuto essere
moralmente accettabile. Si lancia infatti in una
disquisizione semantica sulla differenza tra “tortura”
e “coercizione”, la prima indicherebbe
i metodi tradizionali più efferati e brutali,
mentre la seconda esprimerebbe una tortura leggera
psichica o una moderata pressione fisica. Per
lui sarebbe meglio affrontare il problema della
coercizione con un “pizzico d’ipocrisia”:
dovrebbe essere vietata, ma anche praticata di
nascosto. Bowden ricorda che la parola tortura
deriva dal verbo latino torquere, cioè
“torcere”. Ma il dizionario inglese
Webster’s propone questa definizione: “L’atto
di infliggere un dolore intenso per ottenere informazioni
e confessioni o per vendetta”. È
interessante l’uso della parola “intenso”
che evoca immagini di ruote, pollici schiacciati,
scalpelli, marchi a fuoco, pozzi ardenti, strumenti
per impalare, scosse elettriche e tutti gli altri
diabolici strumenti concepiti dagli esseri umani
per mutilare e procurare dolore. Molti generi
di crudeltà sono ancora variamente diffusi
in molti paesi. Alcuni individui tentano di introdurre
sottili distinzioni tra le cosiddette “torture
leggere”. come la privazione del sonno,
l’esposizione al caldo o al freddo, l’uso
di droghe per indurre confusione e cosi via, rispetto
alla tortura vera e propria che determinerebbe
danni permanenti. Ma la Convenzione di Ginevra
volutamente non fa distinzione tra tortura e coercizione
e proibisce qualsiasi maltrattamento nei confronti
dei prigionieri.
Alan Dershowitz nel suo testo Terrorismo, sostiene
che gli stati democratici dovrebbero prendere
in considerazione la legittimazione della tortura
non letale su prigionieri “non collaborativi”,
collusi con il terrorismo. L’interesse generale
della società entrerebbe in conflitto con
il riconoscimento, anche a un terrorista nemico
della società, di un diritto assoluto all’incolumità
fisica. Dershowitz, esplicita la possibilità
di una sorta di “tortura ridotta”,
una “modica quantità” di coercizione
fisica, in nome della riduzione del danno che
l’eventuale silenzio della persona arrestata
potrebbe causare. È in tale prospettiva
che fioriscono le procedure eccezionali, per arresti,
perdita dei diritti e nuove regole per particolari
detenzioni. Nella Repubblica Cecena è in
atto uno stravolgimento dei diritti umani proprio
a causa di un’escalation della lotta contro
il terrorismo.
In un articolo del dicembre 2002. Dana Priest
e Barton Gellman del “Washmgton Post”
affermavano che nella prigione di Bagram si usavano
“violenze fisiche e psicologiche”
e un articolo del “New York Times”
del marzo 2003 descriveva i maltrattamenti riservati
ai detenuti. Quello stesso mese Irene Khan, di
Amnesty International. aveva scritto una lettera
di protesta al presidente Bush. A giugno il presidente
Bush, sull’insistenza di Amnesty e di altre
organizzazioni affermava che gli Stati Uniti d’America
erano contrari alla tortura, precisando: “Invito
tutti i governi a unirsi agli Stati Uniti e a
tutta la comunità dei paesi rispettosi
delle leggi nel proibire, scoprire e condannare
qualsiasi atto di tortura. Noi daremo l’esempio”.
Una risposta leggermente più dettagliata
era stata preparata due mesi prima dal massimo
legale del Pentagono, William J. Haines II, in
una lettera a Kenneth Roth, direttore di Human
Rights Watch. Haines aveva affermato:
Gli Stati Uniti interrogano i combattenti nemici
per ottenere informazioni che potrebbero aiutare
la coalizione a vincere la guerra e impedire ulteriori
attacchi terroristici contro I cittadini degli
Stati Uniti e di altri paesi. Come il presidente
ha ribadito recentemente all’alto commissario
delle Nazioni Unite per i diritti umani, la politica
degli Stati Uniti condanna e vieta la tortura.
Quando interroga i combattenti nemici, il personale
statunitense è tenuto a seguire questa
politica e a rispettare tutte le leggi in vigore
che vietano la tortura.
Ma come fossero condotti gli interrogatori dei
“combattenti” lo rivelano bene numerosi
libri come quello di John Marks The search for
the “Manchurian Candidate”: The Cia
and mind control, del 1979; di George Andrews,
Mkultra: the Cia’s top secret program in
human experimentation and behavior modification,
del 2001. Ma fu soprattutto la scoperta nel 1997,
grazie al Freedom of Information Act (la legge
statunitense sulla trasparenza dell’amministrazione),
da parte dei giornalisti del “Baltimore
Sun”, Gary Cohn, Ginger Thompson e Mark
Matthews, del famigerato Kubark manual, il manuale
della CIA sugli interrogatori, che resta la raccolta
più completa e dettagliata mai pubblicata
sui metodi coercitivi usati durante gli interrogatori.
Molte delle pratiche e delle teorie che espone
si ritrovano immutate nello Human resource exploitation
training manual del 1983, più noto come
Honduras manual, che la CIA aveva cercato di ammorbidire
con un’affrettata revisione prima della
pubblicazione. Se esiste una Bibbia degli interrogatori
è sicuramente il Kubark manual.
Perché abbiamo sottolineato la parola “combattenti”?
Che cosa intende l’amministrazione Bush
per tortura? Condivide veramente la definizione
onnicomprensiva delle Nazioni Unite? Nella sua
lettera al direttore di Human Rights Watch, Haines
usava l’espressione “combattenti nemici”
per descrivere le persone arrestate. Chiamarle
“prigionieri di guerra” avrebbe comportato
riconoscere loro il diritto di essere protetti
dalla Convenzione di Ginevra che vieta l’uso
della “tortura fisica e mentale” e
“qualsiasi altra forma di coercizione”,
compreso “un trattamento spiacevole o dannoso
di qualsiasi tipo”. I detenuti che sono
cittadini americani hanno il vantaggio delle garanzie
costituzionali, quindi non possono essere trattenuti
senza un’accusa e hanno diritto a un avvocato.
Contro gli abusi più gravi sarebbero protetti
anche dall’ottavo emendamento della costituzione,
che vieta qualsiasi “forma di punizione
crudele e insolita”. Infatti l’unico
detenuto di Guantanamo nato negli Stati Uniti
è stato trasferito in un’altra prigione.
Ma gli altri? Nessuno sa con certezza neanche
il loro numero. Ma se le altre migliaia di detenuti
non sono né prigionieri di guerra, anche
se la maggior parte di loro sono stati catturati
durante la guerra in Afghanistan, né cittadini
americani, a Guantanamo possono farne quello che
vogliono. Sono protetti solo dalle promesse fatte
alla comunità internazionale, che di fatto
è impossibile far rispettare.
Quali sono queste promesse? Le più venerabili
sono quelle della Convenzione di Ginevra, ma gli
Stati Uniti le hanno aggirate nella guerra al
terrorismo. Al secondo posto vengono quelle della
dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che
all’articolo 5, afferma:
“Nessun individuo potrà essere sottoposto
a tortura o a trattamento o a punizione crudeli,
inumani o degradanti”. Anche la Convenzione
contro la tortura, l’accordo citato da Bush
nel giugno 2003 e a ottobre 2007, sembrerebbe
escludere alcuni dei metodi d’interrogatorio
più aggressivi. Nell’articolo 1 si
afferma: “Ai fini di questa Convenzione,
il termine “tortura” designa qualsiasi
atto con il quale sono inflitti a una persona
dolore o sofferenze intensi, fisici o psichici”.
Si noti bene ancora l’uso dei sottili distinguo,
con la parola “intensi”. Con uno stratagemma
verbale, gli Stati Uniti, stanno sfuggendo all’accusa
di essere dei “torturatori”. In materia
di interrogatori, le forze armate e i servizi
segreti degli Stati Uniti hanno sempre finto un
rispetto formale per gli accordi internazionali
e continuato a usare la coercizione ogni volta
che le circostanze glielo hanno permesso.
Eppure ancora oggi c’è chi è
d’accordo con l’uso della coercizione
per un bene maggiore, ovvero la possibile salvezza
di altre vite umane. Quindi la tortura potrebbe
risultare utile?
Maria Pia Paternò, in un interessante saggio,
afferma che la disamina sull’eventuale utilità
della tortura, occupava già un posto di
rilievo tanto nelle trattazioni di Thomasius,
Voltaire e Sonnenfels, che in quelle di Verri
e Beccaria. Verri in particolare, appoggiandosi
sull’autorità del pensiero di autori
come Ulpiano, Quintiliano, Cicerone, Valerio Massimo
e sant’Agostino, sosteneva che il ricorso
a questo strumento non poteva in alcun modo giustificarsi
né sul piano della giustizia né
su quello dell’utilità, essendo esso
in grado di testare la tenacità dell’imputato
e la sua soglia di sopportazione del dolore più
che di dimostrare la veridicità delle risposte
ottenute. Lo stesso Beccaria affermava che la
tortura in una linea di perfetta continuità
con le più tipiche argomentazioni degli
abolizionisti “è il mezzo più
sicuro di assolvere i robusti scellerati e di
condannare i deboli innocenti”. Il suo “esito
è un affare di temperamento e di calcolo,
che varia in ciascun uomo in proporzione della
sua robustezza e della sua sensibilità”
e non assolve in alcun modo alla funzione assegnatale
da una lunga e infondata pratica procedurale,
poiché non dice nulla attorno all’innocenza
o alla colpevolezza degli imputati.
L’argomento relativo all’inutilità
della tortura al fine dell’accertamento
della verità viene spesso presentato in
combinazione a quello della sua correlata inutilità
come strumento di garanzia della sicurezza pubblica.
Un problema che oggi è particolarmente
avvertito sia dai cittadini che dalla classe politica.
Lungi dall’essere funzionale al raggiungimento
del benessere e della sicurezza della società,
viene argomentato in campo illuminista, la tortura
può avere effetti destabilizzanti sull’ordine
sociale e, trasformandosi in un’occasione
di impunità per il reo non confesso, scuotere
la convinzione nella certezza del diritto e delle
pene e mettere a repentaglio proprio quella sicurezza
della società che si era erroneamente inteso
per tale via perseguire. Quindi se la tortura
diminuisce la certezza della pena, perché
conferisce al reo la possibilità di sottrarsi
alla giustizia resistendo all’afflizione
del corpo, la salute pubblica avrebbe meglio potuto
essere tutelata da un sistema legale più
moderno, in cui la consapevolezza che la tortura
“è una prassi tanto crudele quanto
inutile”, si coniugasse con una politica
giudiziaria più garantista, fondata sulla
convinzione che sia comunque preferibile assolvere
“venti colpevoli piuttosto che sacrificare
un innocente”.
Affermava Voltaire nei suoi commentari all’opera
di Beccaria:
Quando non vi fosse che una sola nazione sulla
Terra, ad avere abolito l’uso della tortura,
se in questa nazione non vi sono più delitti
che in un’altra, se essa è inoltre
più civile, più fiorente dopo l’abolizione,
il suo esempio basta per il resto del mondo intero
(ibidem).
Verso una legge sul diritto
d’asilo
In Italia ancora manca una legge organica sul
diritto d’asilo. Il 9 novembre 2007 comunque
è stato compiuto un importante passo avanti,
con i decreti che hanno recepito due direttive
europee, la 2004/83/CE e la 2005/85/CE, sulle
procedure e sull’attribuzione della qualifica
di rifugiato. I decreti aboliscono la funzione
di filtro oggi affidata alla polizia e alla questura,
che dovranno accettare in ogni caso la domanda
del richiedente asilo politico e lasciarne la
valutazione alle Commissioni territoriali.
Alla “protezione umanitaria”, oggi
concessa al 40 per cento circa dei richiedenti,
si aggiungerà quella “sussidiaria”
per chi, pur non avendo riconosciuti i requisiti
per ottenere asilo, rischierebbe un “danno
grave” rientrando in patria. Entrambe le
protezioni, consentiranno di aver diritto a un
permesso triennale, al ricongiungimento e al lavoro
subordinato e autonomo, oltre all’iscrizione
agli albi professionali. Il permesso dei rifugiati
diventerà di cinque anni invece di due
e consentirà anche di accedere al pubblico
impiego alle stesse condizioni dei comunitari.
Gli attuali “centri di identificazione”
diventeranno, si spera, centri di vera accoglienza,
dai quali si potrà uscire. In Italia dal
1998 a oggi le domande che ogni anno vengono presentate
variano tra le novemila e le sedicimila. Nel 1999
si raggiunse il picco di trentatremila domande.
Pur provenendo da paesi diversi e lontani, queste
persone sono accomunate da un iter assai difficile:
incontro con la polizia, gli interrogatori, e
la vita nei centri temporanei di permanenza. In
comune presentano in genere anche la giovane età,
e recentemente sono rappresentate più donne,
minori non accompagnati e famiglie intere.
Le domande di asilo politico presentate in Italia
tra il 1990 e il 2005 sono state 154.059 e di
queste ne sono state esaminate 126.674. Nell’Unione
Europea, prima dell’entrata di Romania e
Bulgaria, i rifugiati presenti erano 1.390.271.
mentre in Italia nel 2006 erano 26.875, lo 0,4
per mille dell’intera popolazione. Tra il
1990 e il 2000 i richiedenti asilo più
numerosi sono stati gli albanesi con 21.300 domande;
nel 2001 e 2002 è stato l’Iraq con
23.285, il paese più rappresentato; nel
2003 la Somalia con 1743 domande; nel 2004 la
Serbia Montenegro con 1989 domande, mentre tra
il 2005 e 2006 il principale paese d’origine
è rappresentato dall’Eritrea con
3.399 richieste.
Attualmente sembrano saltati tutti gli schemi
degli arrivi, che si avvalgono di direttrici sempre
più complesse: Libia-Lampedusa, Algeria-Sardegna,
Egitto-Sicilia, Turchia-Calabria.
Oggi abbiamo in Italia, tra le varie iniziative,
un interessante progetto, SPRAR, il Sistema di
protezione per i richiedenti asilo e rifugiati,
di cui fanno parte oltre cento comuni e che coordina
le attività di accoglienza degli enti locali.
È auspicabile che nel nostro paese si riescano
a mettere in rete tutte le variegate e ricche
esperienze sul territorio che vedono protagonisti
migliaia di operatori volontari e professionisti,
con competenze assai diverse, per migliorare la
capacità di accoglienza di tanti rifugiati.
Un particolare spazio andrà assegnato ai
minori non accompagnati che sono costretti a fuggire
dai loro paesi.
Ma l’impegno per migliorare la vita dei
rifugiati, pur essendo un compito importante,
non può bastare. Occorre che i rappresentanti
istituzionali del nostro paese, il mondo dell’associazionismo,
del sindacato, gli studenti, i lavoratori tutti,
si impegnino perché la politica estera
del nostro paese e dell’Unione Europea sia
mobilitata per un rapporto tra nazioni, basato
sulla giustizia, cooperazione e democrazia. Sia
vietata la vendita di armi in tutto il mondo,
sia arrestato ogni vento di guerra e di violenza,
si instaurino rapporti commerciali che prevedano
le migliori condizioni per i paesi più
impoveriti, si dia inizio a una redistribuzione
delle risorse più equa e solidale.
Con quale coraggio affermiamo la superiorità
dell’occidente, se non c’è
una guerra - localizzata, etnica o non, interafricana,
intraeuropea - che non veda l’uso di una
tecnologia militare e di armi bandite o meno dalla
Convenzione di Ginevra, elaborate e prodotte nella
nostra civilissima Europa, o in America, Cina
e Russia?
È il solito paradosso. Quando si tratta
di affermare importanti principi di fondo, enunciare
grandi dichiarazioni, non c’è rappresentante
istituzionale che si tiri indietro, soprattutto
se sono presenti i riflettori dei mass media.
Quando si tratta di ricomporre personalità,
storie di vita ormai distrutte, quando si tratta
di ridare speranza e fiducia alle vittime di guerre,
di oppressioni ideologiche, di discriminazioni
razziali, siamo soli, maledettamente soli, senza
strutture, senza investimenti e soprattutto senza
rete, con il rischio continuo del burn out, della
solitudine e dell’amarezza. Perché?
Ma c’è un’ultima riflessione
assai importante e grave. Cosa accade alle persone
richiedenti asilo politico, rifugiate, vittime
di tortura, quando ricevono il diniego alla loro
domanda? Cosa accade della loro vita? Noi abbiamo
dovuto affrontare numerose volte questa situazione,
con grande difficoltà.
La percentuale di domande rigettate fra quelle
presentate nel 2006, è stata del 40,3 per
cento, e un altro 44,5 per cento è stato
respinto, ma con protezione umanitaria. Spesso
dopo mesi di angoscia, di impegno, per mettere
in ordine pensieri, testimonianze e prove che
dimostrino il rischio per la vita in caso di rientro
in patria, che si sono subite, violenze, persecuzioni,
in pochi minuti di colloquio in cui non si è
capaci di “convincere” la commissione
del pericolo che si corre, si perde tutto il proprio
futuro. Dopo un po’ di tempo, la lettera
con la notizia del “diniego”. Terribile,
frustrante, invivibile.
Eppure anche qui deve scattare un impegno a continuare
a prendersi cura di queste persone, preparando
bene il ricorso anche se l’esito sarà
incerto. Tra l’aprile 2005 e il settembre
2007, oltre venticinquemila persone hanno fatto
domanda di asilo in Italia. Più di novemila,
il 40,3 per cento, hanno ricevuto il diniego senza
protezione umana. Sta a noi continuare a lottare,
a lavorare insieme a loro, per riempire di speranza
il loro e il nostro futuro.
Questo libro è una piccola testimonianza
dell’impegno, della professionalità
e della passione di tante persone.
Aldo Morrone, medico
dermatologo, direttore della Struttura Complessa
di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo
e di Dermatologia Tropicale dell’Istituto
San Gallicano (IRCCS) di Roma. Viene considerato
uno dei maggiori esperti mondiali di medicina
delle migrazioni, delle patologie tropicali e
della povertà. A partire dal 1985 si occupa
della tutela e promozione della salute delle popolazioni
immigrate e a maggior rischio di esclusione sociale
presenti in Italia. Da molti anni è impegnato
con la sua équipe multidisciplinare in
diversi progetti di cooperazione in campo clinico-scientifico,
educativo e sociale in Africa, nel Sud-Est asiatico
e in America Latina. È docente in numerose
università italiane e straniere e consulente
dell’Ufficio dell’OMS di Venezia su
Povertà, Salute e Sviluppo. È autore
di oltre cinquecento articoli scientifici e di
venti libri. Nel 2007 è stato nominato
Direttore Generale dell’Istituto Nazionale
per la Promozione della Salute delle Popolazioni
Migranti e per il contrasto delle Malattie della
Povertà.
Le altre notizie del 18/03/2008
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- Riflessioni:
Medicina transculturale: "Oltre la tortura.
Percorsi di accoglienza con rifugiati e vittime
di tortura" - Edizioni Magi
Introduzione: Accogliere e prendersi cura. Una
sfida del nostro tempo a Roma con persone vittime
di tortura. Terza parte: Bambini e donne torturate
- La legge sulla tortura in Italia: tra ipocrisie
e disinteresse - Con la violenza e il terrore:
l'uso della tortura - Verso una legge sul diritto
d'asilo a cura di Aldo Morrone
- Società
multiculturale: Per l’altra metà
del cielo di Carla Ginanneschi
- Medicina
naturale: La menopausa di Giorgio Mortini
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Il Maestro di Roberta Pedicino
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